Statuto
ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata
È costituita l’Associazione denominata “Libertà @ Progresso – Associazione di promozione sociale”, di seguito denominata semplicemente Associazione. L’Associazione utilizza quale acronimo “Libertà @ Progresso – APS” oppure “L@P – APS”. L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di “Libertà @ Progresso – Associazione di promozione sociale” o “Libertà @ Progresso – APS” oppure “L@P – APS”. L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L’Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS). Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
ARTICOLO 2. Finalità e attività di interesse generale
L’Associazione ha lo scopo di sviluppare iniziative di carattere culturale, sociale e filantropico al fine di promuovere l’apprezzamento, la diffusione e l’approfondimento degli ideali di libertà e dei diritti individuali e collettivi dell’uomo dando vita ad un patto di cittadinanza, quale fondamento per ricreare la fiducia nelle istituzioni.
Intende sviluppare una coscienza legata ai valori della democrazia e del progresso per la difesa di tutte le forme di libertà di pensiero e di espressione ricercando una nuova etica pubblica per il funzionamento dello Stato di diritto.
Si propone di favorire una convivenza sociale orientata ai valori dell’equità, della giustizia e della crescente responsabilità individuale e collettiva.
Si configura quale gruppo d’opinione con riferimento ai principi democratici, liberali e riformisti, sia della cultura laica, sia cattolica.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà sostenere iniziative culturali, sociali e filantropiche; organizzare convegni e dibattiti; sviluppare attività di formazione ed aggiornamento; promuovere studi, ricerche ed attività editoriali che rappresentino il luogo di confronto delle opinioni e delle idee.
L’Associazione si ispira ai principi base quali la democraticità della struttura, pari opportunità uomo donna, l’elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, operando in piena autonomia gestionale ed operativa.
L’Associazione non persegue finalità di lucro ed è autonoma ed indipendente da qualsiasi partito o movimento politico, salva la facoltà di sostenere candidature di propri associati senza distinzione di appartenenza alcuna.
Art. 3 - Soci
Sono Soci Fondatori le persone come tali indicate nell’atto costitutivo.
Sono Soci Ordinari o Sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti, le associazioni riconosciute e non, che condividono ed accettano gli scopi previsti dallo statuto e che sono in regola con il versamento della quote associative.
Sono Soci Onorari persone ed enti che si siano particolarmente distinti con la propria azione nel sostegno all’attività dell’Associazione ed i Soci che hanno rivestito la carica di Presidente dell’Associazione. I Soci Onorari fanno parte di diritto del Comitato Direttivo con diritto di parola e non di voto.
All’Associazione si aderisce, previa presentazione da parte di un Socio Fondatore, con apposita domanda scritta diretta al Comitato Direttivo e con il versamento della prevista quota di contributo. Il Comitato Direttivo accoglie la domanda di ammissione a Socio o la respinge con decisione motivata nel termine di trenta giorni.
Tutti i Soci hanno pari diritti e uguali doveri, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Le prestazioni dei Soci sono a totale gratuità.
Le quote di adesione sono annuali e sono stabilite dal Comitato Direttivo.
La quota del Socio Sostenitore deve essere maggiore di almeno due volte quella del Socio Ordinario. Le quote od il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualifica di Socio Ordinario o Sostenitore o Onorario viene a cessare per dimissioni, per morosità o per espulsione. In caso di dimissioni il Socio non incorre in alcun onere.
Art. 4 - Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono assunte a totale gratuità; tuttavia, potranno essere riconosciuti rimborsi per spese sostenute in favore dell’Associazione.
Art. 5 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno, in forma scritta, con preavviso di quindici giorni su iniziativa del Presidente sentito il Comitato Direttivo.
L’assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o dal Comitato Direttivo su richiesta firmata da almeno due terzi dei Soci Fondatori o da almeno un terzo dei Soci.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale di associazione alla data di svolgimento dell’assemblea stessa.
L’Assemblea dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% dei soci (in proprio o per delega) ed è sempre validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Le delibere dell’Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, a meno di diversa decisione dell’assemblea stessa.
L’Assemblea è competente a deliberare in merito:
- all’approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo;
- all’elezione del Presidente;
- all’elezione del Comitato Direttivo;
- alla nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri;
- alla nomina dei Soci Onorari;
- all’approvazione delle modifiche statutarie che dovranno pervenire al Comitato Direttivo entro 30 giorni antecedenti la convocazione dell’assemblea dei Soci;
- allo scioglimento anticipato dell’Associazione;
Art. 6 - Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, resta in carica tre anni, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, è rieleggibile ed ha i seguenti compiti:
- attuare e sviluppare gli scopi dell’Associazione;
- assicurare lo svolgimento di attività ed iniziative che favoriscano la partecipazione dei Soci e la crescita dell’Associazione in riferimento ai principi generali della stessa;
- deliberare la quota annuale di adesione;
- deliberare in merito all’ammissione dei Soci;
- deliberare sulla convocazione dell’Assemblea dei Soci fissandone data, luogo ed ordine del giorno;
- nominare un Tesoriere;
- predisporre i rendiconti consuntivi e preventivi annuali ed emanare i regolamenti.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente o, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Comitato Direttivo stesso, a mezzo lettera o fax, con preavviso di almeno 5 giorni. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo può essere convocato da almeno un terzo dei componenti che presentano richiesta al Presidente il quale deve dar corso alla convocazione entro quindici giorni. In mancanza provvede il membro più anziano per iscrizione.
In caso di dimissioni, morosità, espulsione o decesso di un componente del Comitato Direttivo, lo stesso può procedere alla cooptazione nella misura massima di un quinto dei componenti il Direttivo medesimo. La cooptazione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei Soci utile.
Art. 7 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti di legge.
- Resta in carica tre anni e può essere riconfermato;
- Convoca e presiede il Comitato Direttivo almeno cinque volte all’anno e l’Assemblea dei Soci almeno una volta l’anno, predisponendone l’ordine del giorno;
- Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
- Relaziona il Comitato Direttivo sull’attività svolta;
- Esercita, in caso di comprovata urgenza, i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione.
Art. 8 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri giudica le infrazioni disciplinari commesse dai Soci, cerca di comporre le controversie tra questi e, nel caso di fatti che arrechino danni all’Associazione, ne delibera l’espulsione. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge al proprio interno un Presidente, dura in carica tre anni e delibera a maggioranza. In caso di dimissioni, morosità, espulsione o decesso di uno dei membri effettivi, subentra un membro supplente.
Art. 9 - Verbali
Tutti gli atti e le delibere degli organismi dell’Associazione dovranno essere verbalizzati, firmati dal Presidente e da un Segretario di riunione nominato dai presenti in ogni incontro e conservati presso la sede della medesima, a disposizione dei Soci.
Art. 10 - Finanziamento dell'attività, esercizi sociali, rendiconti
Le entrate necessarie alla copertura delle spese inerenti all’attività dell’Associazione provengono dalle quote associative annuali, da liberalità, dai contributi di terzi e da attività commerciale svolta in via sussidiaria a quella istituzionale. Le entrate e le uscite vengono registrate in apposito libro tenuto ed aggiornato dal Tesoriere.
Gli esercizi economico-finanziari chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ciascun esercizio, il Tesoriere predispone il rendiconto da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo.
E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 11 - Scioglimento dell'Associazione
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La stessa nominerà un Comitato di tre membri per la liquidazione dei beni dell’Associazione e per la devoluzione del relativo patrimonio.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di Legge in materia.
Brescia, 20 Maggio 2006
Il presente statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci del Maggio 2006 e registrato all’Agenzia delle Entrate il 6.06.2006 al n° 5226 serie 3, sostituisce ogni precedente.